Sì alla revoca dei testi se non vengono citati all’udienza

Pubblicato il 20 gennaio 2015 E’ corretta la revoca dei testi della difesa, nel caso in cui non siano stati citati all’udienza appositamente programmata per il loro esame.

E’ quanto ha espressamente stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 2324 depositata il 19 gennaio 2015, in parziale annullamento della pronuncia impugnata, relativamente alla condanna degli imputati per i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p. e L. 110/1975.

Non ha trovato tuttavia accoglimento la motivazione del ricorso, con cui si lamentava l’inosservanza dell’art. 495 c.p.p. per la mancata assunzione di prove testimoniali decisive, nonché la manifesta illogicità dell’ordinanza del Tribunale, con cui venivano revocati i teste della difesa, pur precedentemente ammessi.

Ha stabilito in proposito la Cassazione che, qualora sia stata indicata la data dell’udienza per l’esame dei testi, la loro omessa citazione ad opera della parte che li ha introdotti o che ha interesse al loro esame, comporta la decadenza della relativa prova.

D’altra parte, la contestata ordinanza non poteva essere addotta, da parte della difesa, come giustificazione alla mancata citazione dei propri testi, poiché con la stessa, il Tribunale non aveva affatto escluso la volontà di sentirli, bensì semplicemente di rinviare il loro esame, per incombenze processuali, ad altra udienza successiva, la cui data era stata già programmata.
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