Sì alla pensione per ciechi anche senza carta di soggiorno
Pubblicato il 02 marzo 2015
La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 22 del 27 febbraio 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, Legge n.
388 del 23 dicembre 2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della
carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della
pensione di cui all’art. 8 della Legge n.
66 del 10 febbraio 1962, (Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili) e dell’
indennità di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n.
508 del 21 novembre 1988, (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti).
Con sentenza n. 40/2013, la Corte, ha analizzato l’identica condizione ostativa della necessaria titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), ai fini del riconoscimento agli stranieri extracomunitari dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità (provvidenze del tutto simili a quelle da ultimo affrontate).
In tale occasione la Corte Costituzionale ha rilevato, sulla scia di proprie analoghe precedenti pronunce, come, nell’ipotesi in cui vengano in rilievo
provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla
salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il
disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Questi principi devono trovare applicazione anche in riferimento alle misure assistenziali prese in considerazione in riferimento a benefici rivolti a soggetti in gravi condizioni di salute, portatori di impedimenti fortemente invalidanti, la cui tutela implica il coinvolgimento di una serie di valori di essenziale risalto e tutti di rilievo costituzionale, a cominciare da quello della solidarietà, enunciato all’art. 2 Cost.
Del resto, già in passato è stato affermato che le diverse convenzioni internazionali, che presidiano i corrispondenti valori, rendono «priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico».
Stante quanto sopra, conclude il Giudice delle Leggi, i rilievi succitati debbono, a fortiori, essere riaffermati in riferimento allo stato delle
persone non vedenti, in quanto, una condizione ostativa che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefici raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute – come la
pensione per ciechi assoluti e l’
indennità di accompagnamento - sarebbe
discriminatoria.