Sì alla confisca del bene non più in comunione ma ancora strumentale all'impresa

Pubblicato il 30 novembre 2010 Per la Corte di cassazione – sentenza n. 42182 del 29 novembre 2010 – allo scioglimento della comunione legale de residuo ex articolo 178 del Codice civile, il bene che residui al momento della richiesta di scioglimento non deve necessariamente fare più parte dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa né essere utilizzato a tale scopo, “venendo altrimenti violata, mediante una cessazione fittizia o meramente formale della comunione, la ratio dell'istituto”.

Ne discende la legittimità della confisca del bene in comunione de residuo nella sua interezza “qualora esso, anche dopo la cessazione della comunione, conservi la destinazione dell'esercizio all'impresa allorché è stato commesso il reato per il quale è stata disposta la misura cautelare”.

Nella vicenda in oggetto, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da una donna che si opponeva alla confisca disposta dal Tribunale di Potenza nei confronti di un immobile, un terreno con annesso opificio, intestato solo al marito imprenditore ma inizialmente caduto in comunione legale.
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