Sì alla Cig in deroga per l’impresa in fallimento dopo l’intervento straordinario

Pubblicato il 30 dicembre 2011 Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga può essere utilizzato come “ponte” per coprire periodi temporali intercorrenti tra due richieste di cassa integrazione guadagni straordinari derivanti da procedure concorsuali (concessi ex legge n. 223/1991).

La richiesta della cig in deroga da parte dell’impresa in fallimento, al termine del periodo di fruizione della cigs, è legittima e può essere concessa per far fronte al perdurare di una situazione di crisi aziendale.

Queste, in sintesi, le soluzioni offerte dalla direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 48/2011.

Nello specifico, il Ministero ribadisce che un periodo di cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesto al termine di un intervento straordinario e può essere, a sua volta, seguito da una successiva richiesta di integrazione straordinaria, a condizione, però, che nel frattempo non siano venuti meno i requisiti necessari per la richiesta della cigs: l’impiego di un numero medio di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di richiesta dell’intervento straordinario.

Ne deriva che un’azienda che ha esaurito un periodo di cigs possa fruire della cassa in deroga, anche senza soluzione di continuità, e poi ricorrere nuovamente alla cigs, se perdurano i requisiti richiesti dalle specifiche disposizione di legge.

Anche con riferimento alla fattispecie delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, la risposta ministeriale è stata affermativa. Nell’interpello si legge che l’azienda, che ha già fruito di un periodo di cigs (ex legge n. 223/1991), può richiedere anche i benefici degli ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione e mobilità), anche in assenza dei presupposti previsti dall’articolo 3, comma 2. L. 223/91 nell'ipotesi specifica delle procedure concorsuali, purché in presenza dei requisiti previsti dalle norme in materia di ammortizzatori in deroga.
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