, con la sentenza n. 24461 del 2006, ribadisce che il trasferimento d’azienda è configurabile, fermo restando il passaggio di beni di valore non trascurabile, anche in due fasi per effetto dell’intermediazione di un terzo. Infatti, si configura il trasferimento d’azienda in tutti i casi in cui si abbia il passaggio ad un nuovo titolare del complesso di beni nella sua entità oggettiva, a nulla rilevando il fatto che i beni dell’originario imprenditore siano pervenuti al definitivo acquirente dopo un “passaggio” temporaneo da un’azienda terza. Di conseguenza, i rapporti di lavoro preesistenti proseguono con il nuovo titolare senza che sia necessario il consenso dei lavoratori ceduti.
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