Sì al “valore normale” solo per le operazioni infragruppo tra società non residenti

Pubblicato il 21 dicembre 2012 La Ctr Milano ha bocciato il ricorso dell’agenzia delle Entrate, negando il recupero d’imposta relativo ad alcuni avvisi di accertamento che erano stati emessi nei confronti di alcuni grossisti appartenenti al medesimo gruppo societario (società operante nel settore delle calzature).

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23551 del 20 dicembre 2012, ha appoggiato la tesi dei giudici d’appello, ribadendo che non può essere etichettata come elusione fiscale l’operazione di vendita sottocosto effettuata tra grossisti appartenenti allo stesso gruppo. Tale tipo di operazione viene, infatti, posta in essere dalle aziende con scopi ben precisi, che vanno oltre il semplice risparmio d’imposta.

Le contestazioni avanzate dal Fisco, riguardanti il disconoscimento di alcuni costi perché non inerenti e la ripresa a tassazione di maggiori ricavi determinati applicando il valore normale, sono state smontate dalla Corte che ha sostenuto che un costo per essere fiscalmente deducibile non deve necessariamente essere stato sostenuto per ottenere una componente attiva di reddito, ma è sufficiente che “esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere un'attività potenzialmente idonea a produrre utili”.

Riguardo al concetto di inerenza, poi, la Corte ha specificato che esso è collegato all’attività totale dell’impresa e non ai singoli ricavi ottenuti. Trattandosi di imprese appartenenti allo stesso gruppo e residenti sul territorio nazionale non poteva essere applicato – come invece sostenuto dall’agenzia delle Entrate – il “valore normale” alle transazioni, cioè il “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari”, data la mancanza di due requisiti richiesti espressamente dal Tuir per la sua applicazione: le “condizioni di libera concorrenza” e il “medesimo stadio di commercializzazione”.

Pertanto, non è applicabile il “valore normale” per le transazioni infragruppo se le società risiedono entrambe nel territorio nazionale, valendo tale presunzione solo per i rapporti internazionali tra imprese dello stesso gruppo.
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