Sì al riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie che non interrompono il consolidato fiscale
Pubblicato il 13 aprile 2011
La riportabilità delle eccedenze di interessi passivi indeducibili (ex articolo 96, comma 4 del Tuir) nei casi di fusione e scissione che coinvolgono società aderenti al consolidato nazionale, è l’oggetto della risoluzione dell’agenzia delle Entrate n.
42/E/2011, del 12 aprile.
Le Entrate si erano già espresse sulla non applicabilità delle limitazioni dell’articolo 172, comma 7, del Tuir, al riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusioni e scissioni che non interrompono il consolidato fiscale (circolare n. 9/E/2010). La nuova richiesta di chiarimenti è finalizzata a dimostrare che la stessa conclusione si può applicare anche alle eccedenze di interessi passivi derivanti da operazioni di aggregazione aziendale tra società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale.
Il richiamo normativo a cui si fa riferimento è quello fornito dall’ultimo periodo del comma 7, dell’articolo 172 del TUIR, che prevede che le disposizioni limitative al riporto delle perdite fiscali delle società che partecipano alla fusione e alla scissione “
si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96”.
Sulla scia di tale previsione normativa, infatti, le stesse limitazioni stabilite dall’ordinamento fiscale con riguardo al riporto delle perdite fiscali pregresse sono estese anche agli interessi passivi, che risultano indeducibili nel periodo d’imposta di contabilizzazione e che potranno essere riportati in avanti e dedotti (ricorrendone le condizioni) dal reddito dei successivi periodi d’imposta.
L’ulteriore specificazione fornita dall’agenzia delle Entrate, con il documento in oggetto, è che l’applicazione delle suddette limitazioni agli interessi passivi indeducibili valgono solo per le perdite “
pregresse” e non per quelle “
maturate dalla società partecipante alle operazioni negli esercizi di validità dell’opzione”.
Conclude, così, col dire la risoluzione n. 42/E/2011 che sono “
pienamente operanti le disposizioni limitative in materia di riporto di interessi passivi indeducibili, contenute nell’articolo 172, comma 7 del TUIR, anche in ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo. Nondimeno, poiché le fattispecie citate involgono l’applicazione di norme finalizzate a contrastare possibili comportamenti elusivi, le stesse possono - su specifica richiesta del contribuente - costituire oggetto di apposito esame nell’ambito della procedura contemplata dall’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973”