Sì al rinvio dell’udienza anche se il reato sta per prescriversi

Pubblicato il 03 marzo 2015 Nel caso in cui il difensore abbia tempestivamente dedotto un suo concomitante impegno professionale, il giudice non può negare l’istanza di rinvio dell’udienza, solo perché trattasi di reato prossimo alla prescrizione e perché troppo genericamente motivata l’impossibilità di nominare un sostituto.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 8973 depositata il 2 marzo 2015, relativamente al ricorso presentato da un imputato avverso la sua condanna per il reato continuato di “omessa dichiarazione dei redditi”, e non anche per la differente fattispecie– perché estinta per prescrizione –di “emissione di fatture per operazioni inesistenti”.

Lamentava il ricorrente - tra le altre censure sollevate - l’errato ed illogico rigetto, da parte della Corte territoriale, della richiesta di rinvio dell’udienza “per superiori esigenze di giustizia”, pur se dimostrato dal difensore un concomitante impegno professionale.

La Cassazione in proposito – ritenendo detta censura non manifestamente infondata – ha innanzitutto ribadito il principio ormai consolidato secondo cui la concomitanza di altro impegno del difensore in altro procedimento, può essere riconosciuta quale causa di legittimo impedimento a comparire in udienza, ove siano dimostrate, non solo l’esistenza dell’impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l’espletamento delle funzioni in altro procedimento. E tali ragioni, la cui prospettazione deve essere tempestiva e motivata, devono essere anche correlate alla mancanza o assenza di altro co-difensore ed alla impossibilità di avvalersi di un sostituto.

Ciò tuttavia, la Cassazione ha ritenuto, nel caso di specie, illogico ed errato il disposto diniego, da parte della Corte territoriale, al rinvio dell’udienza, pur in presenza di tempestiva dimostrazione, da parte del difensore, della sua necessità di presenziare ad altro concomitante procedimento.

Né tale diniego risulta giustificato – a detta della Suprema Corte – dal fatto che l’impossibilità di nomina di un sostituto difensore sia stata troppo genericamente motivata, né, tantomeno, dal fatto che il reato in questione sia prossimo a prescriversi, posto che, per neutralizzare o prevenire il rischio di prescrizioni, è appositamente prevista la sospensione della prescrizione medesima.
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