Sì al recesso dalla locazione, quando c’è taglio della spesa pubblica

Pubblicato il 04 aprile 2015 Con sentenza n. 6820 depositata il 3 aprile 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso presentato da una s.r.l. locatrice, relativamente ad un contratto di locazione con l’Agenzia delle Entrate, per il quale quest’ultima si sarebbe resa inadempiente.

In particolare, con formale raccomandata, l’Agenzia conduttrice aveva esercitato il recesso dal predetto contratto poiché, per effetto di alcuni provvedimenti normativi sopravvenuti che avevano imposto drastici tagli alla spesa pubblica (d.l. 2236/2006 e legge finanziaria 296/2006), le era diventato impossibile far fronte al pagamento dei canoni di locazione.

Nello stesso tempo, tuttavia, l’Agenzia non aveva provveduto alla contestuale riconsegna dell’immobile, in attesa di completare la riparazione di alcuni danni ad esso arrecati.

La società ricorrente pertanto, chiedeva e dapprima otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni relativi al corrispondente periodo di occupazione – pur posteriore al recesso – avverso il quale, tuttavia, l’Agenzia proponeva opposizione.

Opposizione a cui hanno aderito i giudici di secondo grado, le cui deduzioni sono state interamente avallate dalla Cassazione.

Quest’ultima, in particolare, respingendo in toto le motivazioni di parte ricorrente, ha dichiarato la legittimità del recesso esercitato dall’Agenzia, ricorrendo – a suo dire – i “ gravi motivi” idonei a giustificarlo ai sensi dell’art. 27 Legge 392/1978, proprio nell’emanazione sopravvenuta di provvedimenti normativi che avevano imposto tagli del 20% della spesa pubblica.

La Cassazione ha poi rigettato la richiesta del ricorrente di pagamento dell’indennità di occupazione - per il periodo in cui il conduttore era in mora nella riconsegna dell’immobile – in quanto inammissibile mutamento della domanda inizialmente proposta, relativa al pagamento dei canoni di locazione per il medesimo periodo.
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