Sì al diniego del rimborso se il contribuente ha altre pendenze
Pubblicato il 19 marzo 2015
Con
sentenza n. 5349 depositata il 18 marzo 2015, la Corte di cassazione, sezione tributaria civile, ha respinto il ricorso di una società contribuente, avverso la pronuncia con cui la CTR aveva
confermato il fermo amministrativo disposto dall’Amministrazione Finanziaria,
per la somma residua di un credito Iva, richiesto a rimborso dalla società medesima.
Lamentava la ricorrente, come il provvedimento di fermo amministrativo, fosse stato irrogato in assenza di sufficienti elementi comprovanti le supposte ragioni creditorie dell’Amministrazione.
Ha affermato in proposito la Cassazione – respingendo detta censura –come sia, nel caso di specie,
pienamente legittimo il diniego di rimborso Iva da parte dell’Amministrazione, in dipendenza dell’adozione di un
fermo amministrativo della somma pretesa in restituzione, in ragione
della pendenza di controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre annualità d’imposta.
E nel caso di specie infatti – ha precisato ancora la Corte - risulta
esattamente compiuta la puntuale individuazione delle ragioni creditorie da parte dell’Amministrazione, sia nella
irregolarità dei rapporti tra la società ricorrente ed i suoi clienti (oggetto di specifici approfondimenti), sia nel
mancato pagamento, da parte di questa, delle
rate del condono fiscale, quale circostanza accertata in via incidentale nel presente giudizio.