Sì al diniego del rimborso se il contribuente ha altre pendenze

Pubblicato il 19 marzo 2015 Con sentenza n. 5349 depositata il 18 marzo 2015, la Corte di cassazione, sezione tributaria civile, ha respinto il ricorso di una società contribuente, avverso la pronuncia con cui la CTR aveva confermato il fermo amministrativo disposto dall’Amministrazione Finanziaria, per la somma residua di un credito Iva, richiesto a rimborso dalla società medesima.

Lamentava la ricorrente, come il provvedimento di fermo amministrativo, fosse stato irrogato in assenza di sufficienti elementi comprovanti le supposte ragioni creditorie dell’Amministrazione.

Ha affermato in proposito la Cassazione – respingendo detta censura –come sia, nel caso di specie, pienamente legittimo il diniego di rimborso Iva da parte dell’Amministrazione, in dipendenza dell’adozione di un fermo amministrativo della somma pretesa in restituzione, in ragione della pendenza di controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre annualità d’imposta.

E nel caso di specie infatti – ha precisato ancora la Corte - risulta esattamente compiuta la puntuale individuazione delle ragioni creditorie da parte dell’Amministrazione, sia nella irregolarità dei rapporti tra la società ricorrente ed i suoi clienti (oggetto di specifici approfondimenti), sia nel mancato pagamento, da parte di questa, delle rate del condono fiscale, quale circostanza accertata in via incidentale nel presente giudizio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy