Sì al bando di gara con requisiti specifici

Pubblicato il 25 luglio 2011 L'Amministrazione aggiudicatrice può, nel bando di gara, richiedere la presenza di requisiti più stringenti di quelli richiesti dalla legge purchè tali condizioni non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, con riguardo alla specificità dell'oggetto e non limitino, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti.

Lo ricorda la sentenza n. 3809 del 23 giugno 2011 del Consiglio di Stato rigettando il ricorso presentato contro la sentenza del Tar per la Puglia, che ha annullato il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara in favore di una società per l’affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente.

E' quindi legittimo il bando che richiede, a pena di esclusione, il possesso del requisito riguardante lo svolgimento, per almeno un triennio continuativo nell’ultimo quinquennio antecedente la data della gara, dei servizi di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della Tosap congiuntamente o separatamente, in uno o più comuni con popolazione pari o superiore a 90.000.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy