Sì ai lavoratori somministrati negli appalti endoaziondali
Pubblicato il 22 settembre 2011
Con l’interpello n.
37 del 21 settembre 2011, il ministero del Lavoro, su richiesta del Consiglio nazionale forense, offre il suo parere circa la possibilità di utilizzare lavoratori somministrati, da parte dell’appaltatore, nell’ambito degli appalti endoaziendali.
Il Dicastero ricorda che gli appalti endoaziendali, per definizione, sono quelli svolti all’interno dell’impresa committente la quale affida ad una impresa esterna (appaltatrice) lo svolgimento di determinate attività “
inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente”.
La conclusione offerta è che in un contratto di appalto – sia o meno endoaziendale - l’utilizzo di lavoratori somministrati è da considerarsi legittimo se l’azienda esercita effettivamente il potere direttivo sui lavoratori e se assume su di sé il rischio dell’esecuzione dell’appalto stesso. Ovviamente, per il Ministero si tratta di condizioni che devono essere verificate ogni volta con riferimento alla singola fattispecie.
Con l’interpello n.
36/2011, invece, il Ministero risponde ai Consulenti del lavoro circa la corretta interpretazione della Manovra di Ferragosto sull’individuazione dei soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orientamento e altre tipologie di tirocinio.
Il Lavoro ricorda che la norma di cui all’articolo 11 del Decreto legge n. 138/2011 (Legge n. 148/2011), nel definire i livelli essenziali di tutela, dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative stesse. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori previsti dalla legge Treu. Scopo della recente legge è quello di evitare abusi nell’attivazione dei tirocini, che spesso venivano promossi da soggetti privi dei requisiti minimi di affidabilità.
Di qui, la conclusione ministeriale secondo cui i soggetti abilitati all'attività d'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro possono promuovere qualunque tipo di tirocinio, con unica eccezione per quelli “curriculari”, fermo restando il rispetto delle nuove norme sancite dalla Manovra e nei limiti di quanto chiarito dallo stesso Dicastero con la circolare n. 24/2011.