Sì ai contatti di lavoro a termine se esistono esigenze territoriali

Pubblicato il 30 maggio 2011 L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di quelli assenti non deve essere necessariamente legata a ontologiche esigenze tecniche. In una grande azienda, l’esigenza di sostituzioni si presenta in misura durevole e continuativa e non ha il carattere della temporaneità.

Queste le importanti conclusioni cui giunge la Corte di cassazione con la sentenza n. 11358/2011, con cui i Supremi giudici offrono una lettura meno formalistica dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 368/2003 sul lavoro a tempo determinato.

Accogliendo in parte il ricorso presentato da Poste Italiane Spa, la Corte ammette che nel giudizio istaurato per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per la configurabilità della risoluzione per mutuo consenso è necessario che sia accertata una chiara e comune volontà delle parti. Quindi, il ritardo con cui viene presentata la domanda giudiziale può essere giustificato facendo riferimento alla necessità di attendere il consolidamento della giurisprudenza sulla questione e non comporta una risoluzione del contratto. L’apposizione di un termine al contratto, nel caso di sostituzione di lavoratori, si deve considerare legittima se la sostituzione è legata oltre che ad esigenze ontologiche anche ad altre indicazioni, come l’ambito territoriale di riferimento e il luogo della prestazione lavorativa. È comunque necessario che tali fattori siano verificabili, per garantire che la grande azienda ha agito nell’ottica della massima trasparenza.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Come si calcola la tredicesima mensilità: con e senza bonus Natale

14/11/2024

Tredicesima mensilità e bonus Natale: quanto spetta?

14/11/2024

Bonus Natale anche senza coniuge a carico: cosa sapere

14/11/2024

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

14/11/2024

Bonus quotazione PMI: istanze al via

14/11/2024

CCNL Abbigliamento industria - Flash

13/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy