Ruralità. L'effettivo utilizzo prevale sulle categorie catastali
Pubblicato il 23 maggio 2013
Secondo la Commissione tributaria regionale del Lazio – sentenza n.
125/9/2013 del 15 maggio 2013 – per affermare la ruralità delle abitazioni e degli immobili strumentali è decisiva l'effettiva destinazione degli stessi immobili. E' cioè prevalente, rispetto alla categoria catastale del bene, l'utilizzo effettivo del medesimo.
Le uniche unità immobiliari per le quali va esclusa la ruralità, in tale contesto, sono quelle appartenenti alle categorie A/1 e A/8.
Per i giudici regionali, in particolare, l'orientamento delle Sezioni unite di Cassazione, secondo cui sarebbe indispensabile l'inserimento in precise categorie catastali, non sarebbe in linea, e pertanto da riconsiderare, con quanto affermato dell'agenzia del Territorio con nota prot. n.
10933 del 26 febbraio 2010 nel cui testo viene precisato come l'iscrizione dei fabbricati rurali nel catasto edilizio urbano debba realizzarsi in coerenza alle disposizioni previste per le unità immobiliari. Pertanto – si legge nella nota citata - le unità immobiliari devono essere accertate nella categoria catastale più appropriata, “
sulla base delle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e in maniera del tutto indipendente dal carattere di ruralità”.
In definitiva, la ruralità delle abitazioni e degli immobili strumentali può essere riconosciuta anche indipendentemente dalla categoria catastale a cui gli stessi appartengano.