In tema di immissioni rumorose intollerabili provenienti da un immobile condotto in locazione, la responsabilità del proprietario locatore ex articolo 2043 del Codice civile, per i danni da esse derivati, può essere affermata solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso.
Non basta, ovvero, che lo stesso abbia omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire eventuali pregiudizi a carico di terzi.
La sola circostanza di essere proprietario, ancorché consapevole, ma senza alcun apporto causale al fatto dannoso, non è, infatti, idonea a realizzare una responsabilità aquiliana di questo soggetto.
E’ quanto spiegato dai giudici della Seconda sezione civile di Cassazione con ordinanza n. 16407 del 4 luglio 2017, con cui è stata confermata la statuizione di merito che aveva rigettato le domande di risarcimento del danno avanzate contro il locatore di un locale, per immissioni sonore intollerabili.
Nell’accogliere, per contro, le medesime istanze risarcitorie rivolte nei confronti del conduttore, la Corte di merito aveva invece escluso che la produzione delle immissione fosse addebitabile al proprietario dell’immobile in questione, adibito a pub.
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