Il Tar Lombardia, Sezione seconda, ha accolto il ricorso del gestore di un locale (bar) – ritenuto “eccessivamente rumoroso” – avverso l’ordinanza con cui il Comune gli aveva prescritto di limitare l’utilizzo dell’area esterna al solo periodo diurno, precludendolo dopo le ore 22, così onerando lo stesso gestore di interdire lo stazionamento della clientela, eventualmente anche rendendo inaccessibile l’uso degli arredi esterni.
Secondo il Collegio amministrativo, in particolare, lo specifico divieto di stazionamento degli avventori del locale negli spazi esterni appare, infatti, esulare dal potere dell’Ente locale e risulta, dunque, essere irrazionale nella parte in cui trasferisce sul gestore ricorrente degli oneri che graverebbero sull’amministrazione locale medesima.
Conclusivamente – si legge nella sentenza n. 1255 del 18 ottobre 2017 – il gestore del bar non può avere alcuna responsabilità per l’uso degli spazi esterni fatto autonomamente dai clienti, come implicitamente confermato dalla circostanza che egli non ha a disposizione alcuno strumento di coercizione nei confronti di chi non rispetti il divieto di stazionamento, non possedendo l’autorizzazione all’uso del plateatico.
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