Il decreto legislativo 195/2006, appena pubblicato su “Gazzetta Ufficiale” 124 del 30.5.2006, ritocca le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenute nel decreto legislativo 626/94, recependo la direttiva 2003/10/Ce “sull’esposizione ai rischi derivanti dagli agenti fisici”. Il risultato è una maggiore protezione dal rumore, attraverso l’aggiornamento dei limiti di esposizione giornaliera e nuovi adempimenti a carico del datore, che deve eliminare i pericoli alla fonte o ridurli al minimo: dalla valutazione dei rischi (l’articolo modificato è il 49-quinquies, che elenca gli elementi da considerare per la valutazione preventiva ex articolo 4, legge 626) alle misure di prevenzione, fino all’informazione dei dipendenti (al datore spetta la raccolta delle informazioni per la sorveglianza sanitaria e di quelle reperibili nella lettura scientifica). Derogare all’uso dei dispositivi di protezione si può, ma solo quando i rischi per l’utilizzazione potrebbero superare quelli da evitare e, in ogni caso, sentendo le parti sociali e l’organo di vigilanza competente per territorio, che ne darà comunicazione al ministero del Lavoro.
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