Rspp, sanzioni a doppia via

Pubblicato il 26 gennaio 2007

Il ministero del Lavoro, con la nota n. 843 di ieri, rispondendo all’interpello n. 6 del 2007, chiarisce che la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è sanzionabile sia dalla Direzione provinciale del Lavoro che dalla Asl. La comunicazione Rspp è obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 11, del Dlgs n. 626/94, Testo unico sulla sicurezza, e deve essere effettuata presso gli organi competenti, individuati nell’Ispettorato del Lavoro e nelle Unità sanitarie locali territoriali.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2025: guida alle novità di lavoro e pensioni

22/12/2024

Settore moda: ampliata la platea delle imprese con sostegno al reddito

20/12/2024

Portale Inps per il libretto famiglia: novità in arrivo

20/12/2024

Errori evidenti nella dichiarazione doganale? Niente confisca amministrativa

20/12/2024

Quota 103 e incentivo al posticipo del pensionamento: cosa cambia nel 2025

20/12/2024

Garanzie rappresentanti fiscali Iva, decreto in Gazzetta

20/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy