Rspp, sanzioni a doppia via

Pubblicato il 26 gennaio 2007

Il ministero del Lavoro, con la nota n. 843 di ieri, rispondendo all’interpello n. 6 del 2007, chiarisce che la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è sanzionabile sia dalla Direzione provinciale del Lavoro che dalla Asl. La comunicazione Rspp è obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 11, del Dlgs n. 626/94, Testo unico sulla sicurezza, e deve essere effettuata presso gli organi competenti, individuati nell’Ispettorato del Lavoro e nelle Unità sanitarie locali territoriali.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Saldo e stralcio dei contributi: impatto da 6,6 miliardi sul bilancio Inps e richiesta di copertura statale

16/04/2025

5 per mille 2025: online elenco Onlus che hanno presentato domanda

16/04/2025

Esonero contributivo per la parità di genere: cosa fare entro il 30 aprile

16/04/2025

Corte costituzionale: illegittima l’addizionale provinciale all'accisa sull’energia

16/04/2025

Nuovi codici ATECO 2025: pronto il servizio di rettifica online

16/04/2025

Aggiornamento guida dell’Agenzia delle Entrate sul servizio Rap Web

16/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy