Il ministero del Lavoro, con la nota n. 843 di ieri, rispondendo all’interpello n. 6 del 2007, chiarisce che la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è sanzionabile sia dalla Direzione provinciale del Lavoro che dalla Asl. La comunicazione Rspp è obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 11, del Dlgs n. 626/94, Testo unico sulla sicurezza, e deve essere effettuata presso gli organi competenti, individuati nell’Ispettorato del Lavoro e nelle Unità sanitarie locali territoriali.
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