I rottami di vetro che, a seguito della loro lavorazione, si trasformano in materia prima secondaria, vanno soggetti ad Iva nella misura ordinaria, come pure la prestazione di trasformazione. L’Imposta sul valore aggiunto opera, viceversa, attraverso il meccanismo del reverse charge limitatamente alle cessioni con oggetto i rottami. Pertanto, non è da considerarsi regolare la fatturazione con modalità differenti, anche se l’Ufficio fiscale ha facoltà di non irrogare sanzioni qualora riconosca esistano oggettive condizioni di incertezza. E’, in estrema sintesi, quanto conclude il Fisco con risoluzione numero 38, resa nota nella giornata di ieri, 8 marzo 2007.
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