L'articolo 3 del dl n. 119 del 2018, ha introdotto la definizione agevolata - cd. "rottamazione-ter" - dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, mediante pagamento dell'importo dovuto al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, ovvero delle sanzioni e somme aggiuntive.
In base al comma 5 del predetto articolo, il debitore aveva la facoltà di manifestare all'agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo apposita dichiarazione. In proposito, la norma citata (comma 10) stabilisce che a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Conseguentemente, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che tali precetti trovano applicazione anche relativamente alla procedura di pignoramento presso terzi che, quindi, si estingue con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero sia disposta l'assegnazione/aggiudicazione dei beni con effetto satisfattivo immediato.
La richiamata normativa vieta, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, la prosecuzione di tutte le procedure esecutive dirette, che di conseguenza si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, ma non contempla le procedure esecutive avviate da terzi, anche nei casi in cui in seno alle stesse sia intervenuto l'agente della riscossione.
In tale contesto, per effetto delle disposizioni sin qui commentate, si determina - è scritto nella risposta ad interpello n. 266 del 17 agosto 2020 - una “sorta di quiescenza del titolo esecutivo (ruolo/cartella/avviso esecutivo) posto a base dell'intervento nel processo esecutivo immobiliare, che, ove sopravvenuta successivamente all'intervento stesso, determina la sospensione cosiddetta esterna del processo quando questo dovrebbe proseguire su impulso del creditore intervenuto, che intenda avvalersi del suo titolo esecutivo”.
Perciò, al creditore intervenuto - nel caso di specie, l'agente della riscossione - viene inibito temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia, senza, però, che ciò pregiudichi la conservazione, in capo all'agente della riscossione che ha proposto l'intervento, del diritto di partecipare, fino al completamento del pagamento di quanto dovuto a titolo di "rottamazione-ter", alla distribuzione delle somme disponibili. Ciò, ad evitare pregiudizio per il credito oggetto dell'intervento, quale rideterminato a seguito della definizione agevolata. L'intervento, infatti, provoca due effetti distinti, vale a dire, il diritto di concorrere alla distribuzione del ricavato ed il diritto di partecipare all'espropriazione provocandone i singoli atti. Soltanto in tale ultima evenienza, si realizzerebbe una forma di esercizio dell'azione esecutiva, di tipo meramente accessorio, preclusa dal pagamento della prima rata della rottamazione per effetto della norma sopraccitata.
Conclusione: ove la distribuzione abbia luogo prima che il debitore abbia effettuato l'integrale pagamento dell'importo da corrispondere a titolo di definizione, l'agente della riscossione parteciperà alla stessa distribuzione, nei limiti di quanto residualmente dovuto dallo stesso debitore a tale titolo. Il diritto dell'agente della riscossione di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili viene, invece, meno allorché, anteriormente alla stessa distribuzione, il debitore abbia completato il pagamento dell'importo dovuto.
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