Rottamazione quater e processi pendenti: la parola alle Sezioni Unite

Pubblicato il 06 marzo 2025

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025, ha rimesso alla Prima Presidente della Cassazione, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa agli effetti processuali della "rottamazione quater" sui giudizi tributari in corso.

Rottamazione Quater: quali effetti processuali sui giudizi in corso?

In particolare, la Suprema Corte ha chiesto di chiarire quale sia l’impatto che si determina, sui procedimenti pendenti, quando il contribuente richiede di avvalersi della definizione agevolata, prevista dall’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022.

La domanda di rottamazione, che implica un impegno a rinunciare ai ricorsi in corso e un piano di pagamento rateale, riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

La Corte rimettente, sul punto, ha rilevato degli orientamenti non univoci in giurisprudenza.

Un primo indirizzo sostiene che il giudizio tributario debba essere sospeso fino al pagamento integrale delle rate previste nel piano di dilazione. In questo caso, la causa viene rinviata e sospesa in attesa che il contribuente adempia all'intero piano di pagamento, e la sospensione sarà revocata se il pagamento non viene completato.

Il secondo orientamento, invece, ritiene che il giudizio possa essere estinto immediatamente mediante la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse. In questo caso, non è necessario il pagamento integrale delle rate: è sufficiente che il contribuente abbia aderito alla rottamazione e abbia effettuato i pagamenti parziali previsti, per permettere l’estinzione del giudizio.

Una terza tesi, infine, sostiene che il giudizio dovrebbe essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, una volta che il contribuente ha aderito alla rottamazione, rinunciando ai ricorsi pendenti. Nonostante la mancanza del pagamento integrale delle somme, la cessazione dell’interesse giustifica l'estinzione del giudizio, trattandosi di una scelta che riflette l'assenza di utilità residua per il ricorrente.

La decisione che le Sezioni Unite prenderanno sarà fondamentale per determinare come i giudizi pendenti verranno trattati in relazione alla rottamazione quater.

Questo chiarimento avrà implicazioni anche per i contribuenti che stanno considerando la riapertura dei termini di accesso alla rottamazione, prevista per il 30 aprile 2025.

La scelta tra sospensione ed estinzione influenzerà notevolmente le possibilità di difesa legale contro i debiti tributari.

Di seguito il quesito rimesso alle Sezioni Unite di Cassazione:

"Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’articolo 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse".
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