La Corte di cassazione ha respinto, nell’ambito di un giudizio tributario, una richiesta di rinvio della trattazione formulata da un contribuente, dichiaratosi interessato ad aderire alla cosiddetta rottamazione dei ruoli.
I giudici di legittimità hanno motivato il rigetto dell’istanza sull’assunto che il contenzioso in oggetto – di opposizione ad un avviso di accertamento non esecutivo, in quanto emesso prima del 1° ottobre 2011 – non era interessato dalla sopravvenuta normativa relativa alla definizione agevolata dei carichi fiscali affidati all’agente di riscossione.
Difatti - viene precisato nella sentenza della Sezione tributaria civile n. 5951, depositata l’8 marzo 2017 – quest’ultimo istituto è rivolto ai carichi fiscali costituiti dalle cartelle di pagamento e dagli accertamenti esecutivi ai sensi dell’articolo 6, comma 3-ter della Legge n. 225/2016.
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