L'8 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la tanto attesa circolare con i chiarimenti in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (art. 6 del DL n. 193/2016). Contemporaneamente è arrivata un'importante apertura sulla rottamazione delle cartelle da parte del Governo, che si dice pronto ad intervenire sulla scadenza dei termini di adesione e sul problema del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva.
Il viceministro Casero ha risposto alle sollecitazioni parlamentari, ribadendo il doppio impegno sia in termini di proroga della sanatoria delle cartelle di Equitalia fino al 21 aprile sia in termini di modifiche normative per il rilascio accelerato del Durc per le Pmi che aderiscono alla sanatoria.
Le suddette modifiche saranno inserite in un emendamento al testo del decreto legge terremoto all'esame della Camera e se quest'ultimo sarà dichiarato ammissibile “il Governo esprimerà parere favorevole”.
Gli ultimi dati sull'andamento della rottamazione delle cartelle sono molto confortanti ed evidenziano un continuo flusso di istanze presentate: l’ultimo aggiornamento al 7 marzo indica 400mila istanze pervenute ad Equitalia.
Di fronte a questi numeri, il Governo sembra più che favorevole a rinviare al 21 aprile 2017 il termine per aderire alla regolarizzazione, rispetto all'attuale data di scadenza fissata al 31 marzo dal decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio.
Ovviamente, con lo spostamento in avanti del termine di adesione, si avrebbe un effetto a cascata anche sulla scadenza del termine entro il quale Equitalia deve rispondere a tutte le istanze pervenute, indicando qual è l’importo dovuto per la rottamazione con il piano dei versamenti per chi ha optato per la rateizzazione. Questa scadenza attualmente fissata al 31 maggio, orientativamente potrebbe slittare tra il 15 e il 21 giugno.
Inoltre c'è da risolvere anche il problema sopra accennato del rilascio del Durc.
Secondo una precisazione dell’Inps, in caso di adesione alla rottamazione delle cartelle, il Durc può essere rilasciato soltanto dopo il versamento della prima o unica rata della definizione agevolata. Ciò vuol dire che l'impresa non risulterà regolare, ai fini del rilascio del Durc, fino a quando non provvederà al pagamento o in un'unica soluzione o della prima rata del piano di rateizzazione richiesto.
La richiesta votata all'unanimità in commissione Finanze alla Camera sollecita il Governo ad assumere iniziative normative volte ad anticipare il rilascio del Durc alla presentazione della domanda di rottamazione.
Cosicchè, l'impresa che presenta esposizioni debitorie previdenziali, per le quali ha già chiesto l'accesso alla definizione agevolata, possa ottenere il rilascio del Durc in via provvisoria, in attesa della definizione dell'istanza di adesione alla procedura agevolata.
La circolare n. 2 dell'8 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni e indicazioni operative sulla disciplina della definizione agevolata introdotta dal Dl 193/2016.
Di seguito alcuni chiarimenti.
L'Agenzia torna a ribadire, in primo luogo, l'ambito temporale della richiesta di definizione agevolata, specificando che essa può essere presentata con riferimento ai carichi che risultano affidati all'agente della riscossione nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016. Nella circolare, ovviamente, si fa riferimento al termine di scadenza fissato dal Dl 193/2016, che è il 31 marzo 2017.
Condizione inderogabile per richiedere la rottamazione è che il carico che si intende definire sia stato affidato entro il 31 dicembre 2016, anche se, entro lo stesso termine, non sia stata notificata la relativa cartella di pagamento.
Al debitore è consentito di definire in maniera agevolata anche singoli carichi iscritti a ruolo. La circolare n. 2/E/2017 specifica che:
- per carico deve intendersi la singola partita di ruolo oppure l'insieme delle singole voci (tributo, sanzioni, interessi, eccetera) unitariamente riconducibili ad uno specifico debito del contribuente;
- ai fini della rottamazione, la singola partita non può essere frazionata;
- sono rottamabili anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.
L'Agenzia riporta anche l'elenco dei carichi che per il legislatore non sono ammessi alla definizione agevolata e ne fornisce chiarimenti.
Inoltre, specifica che la definizione agevolata si perfeziona e il debito si estingue definitivamente solo a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, quindi, non vi è perfezionamento in caso di mera presentazione della relativa istanza all'agente della riscossione oppure di semplice versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale).
Ancora, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'importo dovuto impedisce il perfezionamento della definizione agevolata. In tale circostanza, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza, che erano stati sospesi con la presentazione dell'istanza di adesione, e prosegue l'attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito.
Equitalia rende disponibile sul proprio sito internet una mini guida sulla definizione agevolata, nella quale si trovano le risposte alle domande più frequenti.
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