Riviste le regole della territorialità dell’Iva nelle operazioni di intermediazione Ue

Pubblicato il 12 ottobre 2009

La regola della territorialità delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7, comma 3, del Dpr 633/1972 (“territorialità dell’imposta sul valore aggiunto”), stabilisce il principio generale secondo cui queste prestazioni sono territorialmente rilevanti nello Stato quando rese da prestatori residenti in Italia. Lo stesso articolo, nel successivo comma 4, prevede una serie di deroghe a tale principio generale che valgono in relazione a particolari tipologie di servizi specificatamente individuati. In particolare, dal 1° gennaio 2007, la legge Finanziaria n. 296/2006 ha aggiunto la nuova lettera f-quinques, che disciplina il criterio di territorialità delle prestazioni di intermediazione rese in nome e per conto di terzi committenti.

Altre modifiche al criterio di territorialità sono state apportate dalla successiva legge Comunitaria 2008 (Legge n. 88/2009), che è proprio intervenuta a modificare il principio della territorialità Iva nelle prestazioni di intermediazione. Pertanto, ora, vale la regola secondo cui le intermediazioni di operazioni realizzate nella Ue sono sempre fiscalmente significative in Italia, a meno che il committente non sia un soggetto passivo in altro Stato membro. Così, dallo scorso 15 luglio – data di entrata in vigore della legge Comunitaria – il sopraccitato articolo 7, lettera f-quinques, è stato aggiornato in modo da comprendere anche le prestazioni di agenzia relative alle cessioni di operatori di Paesi aderenti all’Unione europea.

Con la Comunitaria, il legislatore ha voluto chiarire che il criterio in base al quale la territorialità è determinata dal Paese membro del committente, si applica alle prestazioni di intermediazione riferite ad operazioni principali eseguite nel territorio comunitario. Dunque, secondo la nuova formulazione della lettera f-quinques, devono considerarsi localizzate nel territorio dello Stato, se in esso sono realizzate, le operazioni di intermediazione indipendentemente dal soggetto committente, con la sola esclusione di quelle rese nei confronti di un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro della Ue, dato che fin quando tali operazioni sono effettuate in Italia risultano territorialmente rilevanti nell’altro Stato membro.

Con l’entrata in vigore della legge Comunitaria vengono, poi, rivisti anche gli obblighi di auto-fatturazione. Così, dallo scorso 15 luglio le prestazioni di intermediazione di cui alla menzionata lettera f-quinques devono sempre essere auto-fatturate, indipendentemente dalla circostanza che i prestatori abbiano in Italia un proprio rappresentante fiscale oppure, se operatori in altro Stato membro, si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter del dpr n. 633/72.

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