Rivalutazioni, premiate le Snc

Pubblicato il 16 maggio 2009 Ritornando alla circolare 22/E del 7 maggio 2009 emerge che esiste sicuramente una maggiore convenienza nei confronti della rivalutazione degli immobili per le società di persone e quelle di capitali già in regime di trasparenza nell’esercizio in cui viene effettuata l’operazione. L’analisi delle varie ipotesi dimostra aspetti di gran lunga positivi rispetto all’analoga opzione operata da una società di capitali “non trasparenti”. Il paragrafo 5 della citata circolare ribadisce, infatti, che il prelevamento o la distribuzione del saldo attivo da parte delle società di persone è del tutto irrilevante sia ai fini dell’imposizione della società quanto su quella dei soci. Nonostante il pagamento dell’imposta sostitutiva richiesta per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori, il vantaggio della rivalutazione delle società “minori” resta evidente. Con riferimento alle società in contabilità semplificata, la stessa circolare n. 22/E/2009 ricorda che il saldo attivo non è esposto in contabilità, ed è quindi privo di qualunque monitoraggio dal lato tributario. Dunque, il costo della rivalutazione è effettivamente limitato al 3% o all’1,5%. Per le imprese in contabilità ordinaria, le società di persone devono valutare attentamente l’opportunità di affrancare il saldo di rivalutazione con l’imposta sostitutiva del 10%. Anche decidendo in tal senso, il costo dell’operazione risulta minore rispetto alla medesima ipotesi operata da una società di capitali.
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