Rivalutazioni perfezionate senza pagamenti
Pubblicato il 21 marzo 2009
La circolare n. 11/E/2009 ha fornito l’occasione per fare il punto sulle rivalutazioni, rivedendo in parte quanto era stato già in precedenza sostenuto nella risoluzione n. 362/E/2008. Con il nuovo documento di prassi, si specifica che la rivalutazione fiscale degli immobili si perfeziona con la semplice indicazione nel modello Unico dei maggiori valori da assoggettare a imposta sostitutiva. Inoltre, in caso di mancato pagamento di quest’ultima, non si determina l’inefficacia della rivalutazione. A tal proposito, la circolare specifica che in caso di insufficiente e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva compresa la prima rata, l’importo non verrà iscritto a ruolo secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Dpr 602/1973. l’Indicazione vale per coloro che vogliono effettuare la rivalutazione fiscale degli immobili e non per coloro che vogliono procedere solo sul piano civilistico, dato che, in quest’ultimo caso, non si dovrà fare alcuna indicazione in Unico. Tra gli altri aspetti oggetto di approfondimento nel nuovo documento di prassi quello per cui il valore dell’area, scorporato dal fabbricato, deve essere considerato, ai fini della rivalutazione, tra gli immobili non ammortizzabili.