Rivalutazioni doc

Pubblicato il 20 novembre 2008 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 448 del 19 novembre 2008, ha chiarito che le somme corrisposte all’ex coniuge a titolo di rivalutazione monetaria dell’assegno di mantenimento sono deducibili solo se deriva da un obbligo previsto nella sentenza di divorzio. La rigida posizione delle Entrate muove dall’articolo 10, comma 1, lettera c) del Tuir che prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli assegni periodici corrisposti al coniuge (e non quelli destinati al mantenimento dei figli) conseguentemente a separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o a cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano dai provvedimenti dell’autorità finanziaria. Dunque, se nella sentenza di separazione o nei provvedimenti ad essa equiparati il giudice ha indicato solo l’importo mensile dell’assegno ma non ha disposto l’adeguamento Istat dello stesso per il coniuge che eroga non sarà possibile dedurre la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi.
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