L’agenzia delle Entrate boccia l’operazione consistente nella rivalutazione di partecipazioni da parte di soci di una target e cedute ad una società veicolo, partecipata da un cedente, che poi viene incorporata nella target.
Con il principio di diritto n. 20 del 23 luglio 2019, l’agenzia delle Entrate ritiene abusiva l’operazione di merger leveraged cash out attuata da soci persone fisiche di una società target che, dopo aver rivalutato le partecipazioni ai fini fiscali, le cedono a un’altra società veicolo, partecipata da uno dei quattro soci cedenti e dai suoi due figli (soci di maggioranza), che viene successivamente incorporata dalla target.
Per il Fisco tale manovra assegna un vantaggio fiscale consistente nell’azzeramento della tassazione dell’incasso diretto (senza rivalutazione e cessione delle partecipazioni) degli utili da parte dei cedenti.
Di conseguenza, il beneficio deve considerarsi indebito in quanto le operazioni sono prive di sostanza economica perché dirette solamente a conseguire il detto vantaggio fiscale ad uno dei genitori cedente che continua, comunque, a possedere importanti poteri nella target.
Si ricorda che la possibilità di rivalutare a fini fiscali le partecipazioni risponde alla logica di favorire la loro circolazione; l’abuso posto in essere consente di incassare gli utili della società target nonostante non si ponga in essere un effettivo disinvestimento delle partecipazioni detenute.
Specifica l’Agenzia che il vantaggio fiscale indebito non si considera conseguito effettivamente fino a quando non siano incassati i relativi pagamenti da parte del genitore cedente.
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