A mezzo di circolare 8/E/2009, resa nota ieri, l‘Agenzia fiscale riporta, in tema di bilanci 2008, le risposte fornite durante Telefisco di fine gennaio scorso: in materia di rivalutazione dei beni immobili, è confermato che l’adeguamento può rilevare solo civilisticamente e che, in questa ipotesi, i maggiori ammortamenti risulteranno indeducibili agli effetti Ires ed Irap. E l’indeducibilità si ripercuoterà sul calcolo dell’imposta rimborsabile che, nel caso di acquisto di fabbricati, deve ridursi per l’importo dell’area occupata dalla costruzione e della relativa pertinenza.
Alle aziende alle prese con la chiusura dei bilanci 2008 l’Agenzia chiarisce che non sarà rivalutabile un immobile iscritto nel bilancio 2007 come bene merce (oggetto, cioè, dell’attività di vendita dell’impresa), sebbene ne venga cambiata la destinazione in quello successivo, dove sia riclassificato tra le immobilizzazioni. Risposte del Fisco coinvolgono anche l’Iva, illustrando come il nuovo criterio di determinazione della base imponibile si applichi su tutte le rivendite realizzate da soggetti che abbiano detratto nella misura del 40% l’imposta addebitata in fattura dal cedente.
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