Il 17 aprile 2023, l’Istat ha reso noto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito alla mensilità di marzo 2023 utile a determinare la rivalutazione dei crediti di lavoro e del trattamento di fine rapporto.
In particolare, la predetta retribuzione differita, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2120, Codice Civile, deve essere rivalutata annualmente - salvo la quota maturata nell'anno - su base composta con applicazione del tasso fisso dell'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Si rammenta che, nel caso di cessazioni infrannuali, la rivalutazione dovrà essere operata prendendo a riferimento il tasso del mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente, e dividendo il tasso fisso su base mensile (0,125).
Per il mese di marzo 2023 l’indice generale FOI si attesta in 118,0 con una variazione dello -0,4% rispetto al mese precedente e +7,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
L’indice dei prezzi al consumo di dicembre 2022 si attestava a 118,2, pertanto, essendo l’indice del mese di marzo 2023 inferiore a quello dell’ultimo mese dell’anno precedente, non si procede al calcolo della rivalutazione variabile e pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Rimane fermo, invece, il tasso fisso dell’1,5% riproporzionato sulla base del numero di mesi decorsi (3/12).
Il coefficiente di rivalutazione è, dunque, pari a 0,375000%.
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