Rivalutazione Tfr, calcolo dell’acconto

Pubblicato il 11 dicembre 2023

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro domanda e l’Agenzia delle Entrate risponde. L’oggetto? Il versamento in scadenza in questi giorni (il 18 dicembre) dell’acconto di imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

E, in sostanza, si afferma che è possibile determinare l’acconto in base al calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata nel 2023, anziché con il metodo storico.

Ma vediamo come è sorta la questione.

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in vista della scadenza, entro il 16 dicembre, del pagamento dell’acconto Tfr pari al 90% dell’imposta sulle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, osserva che nel 2023 il coefficiente di rivalutazione applicabile a fine anno risulterà, presumibilmente, molto inferiore rispetto al 2022, con conseguenti impatti sull'imposta dovuta a saldo il 16 febbraio 2024.

Calcolo dell’acconto del Tfr

Infatti, per determinare la percentuale di rivalutazione va utilizzato l'incremento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre) l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto. In alternativa l’anticipo può essere determinato sulla base delle rivalutazioni presuntive maturate nell'anno per il quale è dovuto (articolo 11, comma 4, del Dlgs 18 febbraio 2000, n. 47).

Sul punto, l’organo nazionale dei consulenti del lavoro fa presente che nel 2022, il calcolo in base ai dati Istat ha avuto un pesante impatto sulla determinazione della quota di rivalutazione del Tfr accantonata al 31 dicembre 2022, poiché il coefficiente di rivalutazione è stato pari al 9,974576%, mentre il valore del 2023, applicabile fino al 14 ottobre, è 1,822970, di molto inferiore.

Pertanto, se il sostituto d’imposta, per il calcolo dell'acconto dovuto entro il 16 dicembre 2023 (che si sposta al 18 essendo il 16 sabato) utilizza l'incremento dell'indice ISTAT rilevato a dicembre 2022, in sede di saldo, si determinerebbe un credito da recuperare nell'anno successivo, dopo la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770/2024); inoltre, il sostituto sarebbe anche tenuto a chiedere, per crediti superiori a 5.000 euro, l'apposizione del visto di conformità.

Calcolo dell’acconto del Tfr in via previsionale

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 68 del 7 dicembre 2023, ricordando anche la circolare n. 50/2002 per la quale il datore di lavoro può scegliere tra il metodo storico e previsionale, conferma che è possibile, posto che presumibilmente l’indice Istat relativo al mese di dicembre 2023 sarà più basso rispetto a quello del 2022, determinare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata al fondo TFR nel 2023.

Ciò eviterà che, in sede di saldo, si determini un'eccedenza a credito di importo elevato.

Va, però, prestata attenzione. Se il calcolo dell’acconto così eseguito risultasse inferiore rispetto all'imposta dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR sulla base dell'indice del mese di dicembre 2023, l’insufficiente versamento causerebbe l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento di ogni importo non versato (art. 13, Dlgs n. 471/1997). E’ consentito, tuttavia, avvalersi del ravvedimento operoso.

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