I pensionati non possono chiedere la rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento per gli anni dal 2012 al 2015 a seguito della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, in quanto l’INPS ha già pienamente adempiuto dando puntuale esecuzione alle previsioni contenute nel D.L. n. 65/2015 convertito nella Legge n. 109/2015 che disciplinano la materia.
Come specificato dal messaggio n. 53 del 5 gennaio 2017, questa è la risposta che l’Istituto sta inviando a coloro che hanno presentato un atto di invito e diffida ovvero di generica richiesta di ricostituzione del trattamento pensionistico.
Qualora l’istanza presenti, invece, le caratteristiche di una richiesta formulata ai sensi della Legge n. 241/90 o comunque alla stessa riconducibile per la terminologia utilizzata (richiesta di comunicare il responsabile del procedimento e del provvedimento, ecc.), anche al fine di precludere il formarsi del silenzio-rifiuto impugnabile innanzi al TAR, l’Istituto fornirà precisa e circostanziata risposta all’istanza secondo le consuete modalità ed entro i termini previsti dalla legge.
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