Rivalutazione partecipazioni delle quotate. Pagamento sostitutiva

Pubblicato il 08 novembre 2023

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il codice tributo per il versamento, con F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

NOTA BENE: Il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023 scade il 15 novembre 2023.

Riferimenti normativi

L’origine è l’articolo 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 poi variato dal comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

Esso, nella nuova veste, dispone che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR - decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del medesimo testo unico, con riferimento al mese di dicembre 2022, a fronte dell’assoggettamento ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del detto valore.

Imposta sostitutiva: rideterminazione dei valori di acquisto di titoli

L’imposta sostitutiva è fissata al 16% del valore delle partecipazioni al 1° gennaio 2023 che, per i titoli quotati, è dato dalla media dei prezzi rilevati nel mese di dicembre del 2022. Non occorre la perizia di stima.

Il versamento deve avvenire, da parte del contribuente, entro il 15 novembre 2023 in unica soluzione o avvalendosi della rateizzazione fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo. La prima rata va pagata anch’essa il 15 novembre; sulle rate successive vanno applicati gli interessi nella misura del 3 % annuo.

Codice tributo per imposta sostitutiva

Con risoluzione n. 23 del 19 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il necessario codice tributo per operare il versamento dell'imposta legata a detta rideterminazione.

Dunque, è ora possibile esercitare la facoltà di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni detenute in società con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione possedute alla data del 1° gennaio 2023, indicando nel modello F24 il codice tributo:

La sequenza va aggiunta nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.

NOTA BENE: Il nuovo codice affianca i precedenti 8055 e 8056 già utilizzati per la rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti con risoluzione n. 75 del 25 maggio 2006 e
successivamente ridenominati con risoluzione n. 144/E del 10 aprile 2008.

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