Rivalutazione del TFR, pubblicato l'indice ISTAT di gennaio 2022

Pubblicato il 23 febbraio 2022

L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno, la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati “senza tabacchi lavorati” diffuso ogni mese dall'Istat.

A gennaio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2021 è pari a 1,184322.

Rivalutazione del TFR, il calcolo

In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si determina il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione. L'indice Istat per gennaio è 107,7.

Si rammenta che, nel caso di cessazioni infrannuali, la rivalutazione dovrà essere operata prendendo a riferimento il tasso del mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente, e dividendo il tasso fisso su base mensile (0,125).

La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2021, su cui si calcola il 75%, è 1,412429. Pertanto, il 75% è 1,059322. A gennaio il tasso fisso è 0,125. Sommando quindi il 75% (1,059322) più il tasso fisso (0,125), si ottiene il coefficiente di rivalutazione, 1,184322.

Rivalutazione del TFR, esclusa la previdenza complementare

Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal dipendente di un’azienda con almeno 50 addetti che non ha aderito alla previdenza complementare.

Come stabilito dall’art. 1, co. 755, della Legge Finanziaria 2007, il trattamento di fine rapporto maturato da questi lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo di tesoreria presso l’Inps. Tuttavia, anche se il datore di lavoro non ha più la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal dipendente, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.

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