Con la pubblicazione del 18 gennaio 2021, l'Istat rende noto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito alla mensilità di dicembre 2020 utile a determinare la rivalutazione dei crediti di lavoro e del trattamento di fine rapporto.
In particolare, la predetta retribuzione differita, in ossequio alle disposizioni dell'art. 2120, Codice Civile, deve essere rivalutata annualmente - salvo la quota maturata nell'anno - su base composta con applicazione del tasso fisso dell'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Si rammenta che, nel caso di cessazioni infrannuali, la rivalutazione dovrà essere operata prendendo a riferimento il tasso del mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente, e dividendo il tasso fisso su base mensile (0,125).
Ciò assunto, atteso che il tasso di dicembre 2020 è fissato a 102,30, comportando un indice negativo rispetto allo stesso mese dell'anno 2019, la rivalutazione dei fondi del trattamento di fine rapporto accantonati al 31 dicembre 2019 dovrà essere oggetto del solo tasso fisso (1,5%).
Altresì, appare opportuno ricordare che, dal 1° gennaio 2015, l'importo della rivalutazione calcolata andrà assoggettata all'imposta sostitutiva del 17% che verrà decurtata dal predetto fondo e versata con modello F24, al netto dell'acconto già versato con il codice tributo 1712 in scadenza al 16 dicembre 2020, con il codice tributo 1713 in scadenza al 16 febbraio 2021.
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