Rivalutazione aree edificabili: per utilizzare la proroga occorre versare il credito d'imposta
Pubblicato il 12 ottobre 2012
L'Agenzia delle entrate offre importanti chiarimenti ai contribuenti che hanno beneficiato della rivalutazione per le aree fabbricabili non ancora edificate (Legge n.
266/2005) ma che non hanno provveduto, entro i successivi 5 anni dalla rivalutazione, ad effettuare le costruzioni.
La
risoluzione n. 94 dell'11 ottobre 2012 analizza le conseguenze alla luce del differimento del termine di altri 5 anni operato dal comma 8-ter, dell'art. 29, della legge n.
14/2012 (di conversione del D.l. n. 216/2011).
In base alla norma, il mancato utilizzo edificatorio entro il quinquennio - che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, scadeva il 31 dicembre 2010 – comportava la decadenza dai benefici della rivalutazione e la conseguente irrilevanza del maggior valore iscritto, a cui seguiva il riconoscimento di un credito per l’imposta sostitutiva pagata e la liberazione del saldo attivo.
Però, dopo ben oltre un anno dalla scadenza suddetta, è intervenuta la proroga a dieci anni del termine per l’uso edificatorio delle aree fabbricabili. Ciò comporta, affermano le Entrate, che coloro che non hanno edificato nell'originario termine di cinque anni, possono continuare a beneficiare della disciplina sulla rivalutazione delle aree fabbricabili.
In sostanza, chi ha riportato il valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione e ha utilizzato, in tutto o in parte, il credito d’imposta con conseguente liberazione del saldo attivo, può seguire due strade:
- se non intende fruire del nuovo termine decennale, non è tenuto a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio. Il saldo attivo rimane una posta non vincolata e può utilizzare il credito per l’imposta sostitutiva pagata;
- se intende avvalersi della proroga, deve versare il credito d’imposta - maturato a decorrere dal 1° gennaio 2011 e utilizzato in compensazione - entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, non applicando le sanzioni ma solo gli interessi legali (2,5% dal 1.1.2012).
Nella seconda ipotesi, vi sarà il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio e la ricostituzione del saldo attivo di rivalutazione.