I terreni detenuti al 31 dicembre 2004 dall'impresa possono essere rivalutati seguendo l'una o l'altra di due diverse procedure, i cui effetti divergono a seconda che si tratti di aree edificabili o di aree non edificabili. Per le aree non edificabili, il bene deve risultare dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2004, e, alla stessa data, esso deve risultare contabilizzato tra le immobilizzazioni materiali. Solo al verificarsi di entrambe le condizioni la rivalutazione sarebbe legittimata. Quanto alle aree edificabili, l'effetto della rivalutazione risulta immediato: corrispondendo un'imposta sostitutiva del 19% sul maggior valore si ottiene di poter vendere il bene a partire dal 2006 limitando il gravame fiscale della plusvalenza.
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