Le controversie tra il concessionario di riscossione ed i consorzi di bonifica, riguardo il rimborso Iva sui compensi dell’attività di esazione dei contributi di bonifica, sono competenza del giudice ordinario. Le decisioni sulle controversie da rimborso conseguenti alla domanda di manleva verso l’Amministrazione finanziaria avanzata dal concessionario della riscossione, invece, spettano al giudice tributario. A stabilirlo è stata di Cassazione con la sentenza n. 12063 del 24 maggio 2007.
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