Il Comune non può bloccare la Scia con provvedimento in autotutela che sia – come nel caso di specie – insufficientemente motivato ed evidenzi un difetto di istruttoria, rilevato da parte ricorrente; tant'è che la relazione prodotta in giudizio dal Comune resistente ed il sopralluogo “da ultimo effettuato” menzionato nella relazione medesima, sono successivi allo stesso provvedimento e non possono valere quale integrazione postuma dello stesso.
Né risulta nel provvedimento impugnato, un’analitica confutazione delle osservazioni presentate da parte ricorrente, tanto che l’Amministrazione si è limitata a riproporre nel provvedimento finale, testualmente, quanto già esposto in sede di comunicazione di avvio del procedimento, omettendo qualsiasi riferimento alle controdeduzioni.
Né risultano adeguatamente esposte le ragioni di pubblico interesse, specifico e concreto, a fondamento dell’annullamento della Scia, non essendo a tal proposito sufficiente – nel caso di annullamento di un titolo edilizio – il generico “interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica nonché al ripristino dello stato dei luoghi”. Non risulta infine effettuata un’idonea comparazione degli interessi coinvolti.
E’ quanto affermato dal Tar per la Calabria con sentenza n. 795 del 17 maggio 2017, accogliendo il ricorso di una società proprietaria di un villaggio vacanze, avverso il provvedimento in autotutela con cui l’Amministrazione comunale aveva ritirato la Scia precedentemente concessa.
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