Un contribuente che, nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, ha agito nella veste di creditore pignoratizio, si rivolge all’Amministrazione finanziaria per conoscere quale sia il soggetto titolato a richiedere il rimborso delle ritenute operate sulle somme pignorate, dato che l’articolo 15, comma 2, del Decreto legge n. 78 del 2009, assegna al terzo erogatore l’obbligo di effettuare la ritenuta sulle somme che costituiscono reddito per il creditore pignoratizio.
L’istante solleva la questione circa l’individuazione del soggetto legittimato a ottenere il rimborso delle ritenute operate, ponendosi il dubbio se tale soggetto - per effetto dell’intervenuto accordo transattivo fra le parti - sia il soggetto pignorato o il creditore pignoratizio.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 9/2018, interviene sulla questione chiarendo che il soggetto legittimato ad avanzare al Fisco la richiesta di rimborso delle ritenute a titolo di acconto, operate sulle somme inizialmente corrisposte al creditore pignoratizio, e poi da questi successivamente restituite a seguito di un accordo di transazione, è soltanto il soggetto pignorato.
Infatti, si ritiene che tali ritenute non possano essere recuperate dal creditore pignoratizio, in quanto esse, per effetto della transazione, hanno perduto la loro funzione di ritenuta d’acconto a suo carico.
Pertanto, nel caso di specie, si è dell’avviso che il soggetto legittimato ad avanzare richiesta di rimborso è solo il soggetto pignorato.
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