Il legislatore, depenalizzando, con il Decreto legislativo n. 8/2016, gli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali al di sotto delle 10 mila euro annue con sostituzione della sanzione penale con la amministrativa da 10 mila a 50 mila euro, non ha affatto inteso abrogare il reato di cui all’articolo 2, comma 1 bis, della Legge 638/83.
Ed infatti, lasciandone immutata la condotta omissiva, è stata solo introdotta “la necessità del superamento di un importo di per sé significativo”, anche in ragione della mutata realtà socio - economica.
In ogni caso, la struttura del “nuovo” reato impone, comunque, di tenere conto, al fine dell’individuazione o meno del superamento del limite di legge delle 10 mila euro, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno, comprese anche quelle eventualmente estinte per prescrizione.
La mera declaratoria di estinzione del reato per ragioni connesse al decorso del tempo, del resto, “non può significare elisione della materiale sussistenza del fatto di omesso versamento”.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 37232 depositata l’8 settembre 2016.
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