La questione del diverso trattamento fiscale delle prestazioni occasionali o abituali nell’ambito del lavoro autonomo è affrontata dalle Entrate nella risoluzione 49/E/2013.
Le norme sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, fanno rientrare nella
nozione di compenso
anche
le somme che il lavoratore riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per
l’espletamento dell’incarico.
La separazione:
- il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54, comma 1, Tuir)
- il reddito di lavoro autonomo occasionale è, invece, costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (articolo 71, comma 2, Tuir).
Pertanto:
nella determinazione del reddito di lavoro autonomo abituale non è necessario effettuare alcun collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo
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nel calcolo dell’imponibile del professionista non abituale i redditi dei lavoratori autonomi occasionali sono determinati tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo.
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Prestazione di lavoro autonomo occasionale con il solo rimborso analitico delle spese (viaggio, vitto e alloggio) senza erogazione di alcun compenso personale.
! Le spese devono essere quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, a tale scopo è necessario acquisire i titoli certificativi delle spese.
Sostanziale è il collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo:
compensi e spese coincidono
↓
non è percepito reddito imponibile
↓
si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero.
! non rilevano, in merito, le circostanze:
- che le spese siano state sostenute in un diverso periodo d’imposta
- che le spese siano direttamente sostenute dal committente
- che il percipiente sia residente in Italia o fiscalmente non residente
Trattamento fiscale del reddito diverso di lavoro autonomo occasionale pari a zero
- il datore di lavoro non è tenuto ad assoggettare a ritenuta alla fonte (art 25 del Dpr 600/1973) i compensi occasionali pari ai rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio;
- per il committente i costi rilevano ai fini Irap;
- il percipiente non è tenuto a riportare le somme ricevute e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.
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Prestazione di lavoro autonomo occasionale con il rimborso in eccesso delle spese (viaggio, vitto e alloggio) senza erogazione di alcun compenso personale.
Se il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale
↓
viene meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa
↓
l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta.
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Quadro normativo e di prassi
- art. 25 del DPR n. 600 del 1973
- articolo 54, comma 1 e articolo 71, comma 2 del Tuir
- articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- agenzia delle Entrate - risoluzione 49/2013
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