Arriva la circolare dell’agenzia delle Entrate con le prime indicazioni sulle novità in tema di ritenute negli appalti superiori a 200mila euro, introdotte dal Decreto fiscale.
È la n.1 del 12 febbraio 2020, in cui l’Agenzia fornisce chiarimenti sull’ articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in particolare in merito agli adempimenti di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e di altri soggetti compresi nella disciplina e relativamente al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.
La circolare è ricca di tabelle ed esempi.
In premessa si ricorda che le norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Sull’importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 per ciascuna impresa, l’Agenzia chiarisce che, per esigenze di semplificazione e per conferire elementi di certezza, l’arco temporale va riferito all’anno solare (1° gennaio-31 dicembre).
E si farà riferimento:
In presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis.
Per i contratti che non abbiano un prezzo o una scadenza predeterminati (ad esempio, contratti-quadro), si seguirà un criterio di cassa: gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento della soglia di 200.000 euro su base annua di pagamenti effettuati dal committente all’affidatario e cesseranno alla scadenza dei contratti.
Devono ottemperare alla nuova disciplina i soggetti residenti in Italia che, nei contratti di appalto, forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.
Soggetti inclusi:
Sono esclusi:
Sono precisati i confini delle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia (Durf o Durc fiscale), la sussistenza di determinati requisiti.
La certificazione viene rilasciata se le ditte possiedono i seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute:
Tra i chiarimenti quello sulle Pa: se il committente è una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.
Si ricorda che il primo appuntamento con i nuovi obblighi è al 17 febbraio 2020.
Se interessati dalle nuove regole, i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e le parti degli altri rapporti negoziali sono vincolati:
Sul divieto di compensazione, la circolare spiega che i sostituti d’imposta interessati dall’applicazione del divieto maturano correntemente crediti che, in base alle relative disposizioni, possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai soli fini del pagamento delle ritenute operate a carico dei percipienti (ad esempio, dei crediti che i sostituti d’imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute).
Dal momento che, ex articolo 15, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i crediti sono utilizzabili dai sostituti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, nei limiti delle ritenute da versare, il divieto introdotto impedirebbe il recupero a valere sulle ritenute, che rappresentano, però, l’unico debito con il quale i sostituti d’imposta possono compensare i crediti medesimi.
Pertanto, in questi casi, deve essere considerata la necessità di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare i suddetti crediti e, dunque, il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta.
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