Ritenute d'acconto, no all'obbligo di versamento in capo al contribuente percettore

Pubblicato il 14 maggio 2015 Molteplici sono stati gli argomenti di ordine fiscale esposti, il 13 maggio 2015, in Commissione Finanze della Camera dal sottosegretario al Mef, Enrico Zanetti, nel rispondere ad alcune interrogazioni parlamentari.

Tra questi, la possibilità che il Cassetto fiscale del contribuente si possa arricchire presto anche dei dati delle CU e di quelli del 770, la possibilità di una revisione dell'imposta di bollo di 16 euro a foglio a carico dei fornitori che stipulano contratti attraverso il Mepa, il freno ai nuovi adempimenti di comunicazione al Fisco a carico dei sostituti d’imposta e l'annuncio che il decreto sul credito d’imposta per i fondi pensione attende ora solo la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.

Scomputo delle ritenute d'acconto

In risposta ad una interrogazione sollevata da Girolamo Pisano (M5S), circa le modalità di scomputo dall'Irpef delle ritenute alla fonte a titolo di acconto per le persone fisiche, il Mef ricorda che occorre seguire la disciplina prevista dall'articolo 22 del Tuir e, dunque, non è condivisibile la soluzione proposta dal deputato di traslare l'obbligo di versamento della ritenuta in capo al contribuente percettore della somma.

Ciò - a detta del Mef - vanificherebbe “la finalità di contrasto all’evasione” propria del legislatore; perciò al momento non è previsto alcun spostamento dell’obbligo di versamento di un acconto pari alla misura della ritenuta sul percettore delle somme.

Allo stesso tempo, la previsione di un nuovo obbligo per il sostituto d'imposta di trasmettere telematicamente le ritenute operate per singolo versamento (con cadenza periodica mensile oppure creando un sistema per la verifica dell’adempimento) potrebbe sembrare in contrasto con le attuali esigenze di semplificazione auspicate dal Fisco. Al riguardo, però, non si esclude che i dati delle Certificazioni uniche e dei modelli 770 trasmessi dai sostituti d'imposta potrebbero essere resi presto disponibili nel Cassetto fiscale dei soggetti sostituiti.
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