Ritenute, criteri a doppio binario

Pubblicato il 27 aprile 2007

L’agenzia delle Entrate emana, il 26 aprile 2007, una risoluzione, la numero 80, nella quale conclude che la ritenuta sulle somme distribuite ai soci italiani da enti non commerciali non residenti si applica sul netto frontiera nel caso in cui le ritenute operate alla fonte siano previste da accordi interni e non da leggi statali. L’interpello è formulato da un ente inglese impegnato nella prestazione di servizi professionali di assistenza e consulenza legale che intende istituire in Italia una sede fissa, attraverso cui svolgere attività di consulenza e assistenza legale nell’interesse di clienti italiani e stranieri.

 

Chiarito che il regime di trasparenza (la società tra professionisti inglese è costituita in forma che ricorda le nostre società di persone, tanto che la tassazione degli utili prodotti avviene per trasparenza in capo ai soci), e la conseguente assenza di soggettività passiva, esclude che si possa applicare la convenzione contro le doppie imposizioni - dato che l’ente non può essere considerato “residente” nel Regno Unito proprio in virtù della convenzione – classifica l’ente stesso come non commerciale non residente, dal momento che svolge attività professionale, non commerciale. Ne consegue che i redditi prodotti in Italia dalla base fissa saranno esclusivamente quelli prodotti nel territorio dello Stato e il reddito complessivo risulterà dalla sommatoria delle singole categorie prodotte. Ancora, i redditi che i soci residenti in Italia percepiscono in sede di ripartizione dell’utile maturato dalla società inglese a fronte di partecipazioni non qualificate sono, per le Entrate, redditi di capitale. Ma tali somme, soggette alla ritenuta del 12,5% a titolo definitivo, vanno assunte per intero ai fini dell’applicazione della ritenuta stessa, senza che sia possibile applicare il netto frontiera, ovvero il riconoscimento delle ritenute subite all’estero, perché, in tale situazione, “lo stato italiano non possa riconoscere valenza fiscale alle somme trattenute, in virtù di accordi interni (anche se legittimati dall’autorità fiscale estera), dalla società estera sulle somme corrisposte, a tale titolo, ai soci residenti in Italia”.

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