Con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi importanti chiarimenti sulle nuove norme in materia di ritenute e compensazioni su appalti, subappalti e simili di valore complessivo superiore a 200 mila euro. In particolare, l’articolo 17-bis del DLgs. n. 241/1997, introdotto dal Decreto fiscale n. 124/2019, ha previsto un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso/insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori. La norma - come noto - si applica ogni volta che i soggetti committenti affidano ad un’impresa il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali dello stesso o ad esso riconducibili in qualunque forma. E' prevista una “moratoria” delle sanzioni fino al prossimo 30 aprile: al committente non sarà comminata alcuna sanzione per l'inottemperanza ai propri obblighi di controllo laddove l'impresa abbia correttamente determinato le ritenute fiscali sui redditi corrisposti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio ma abbia versato dette ritenute fiscali senza utilizzare “distinte deleghe” per ciascun committente.
Sul piano soggettivo, la norma si applica al “committente” sostituto di imposta residente che affida il compimento di una o più opere o servizi: è chiaro che sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non rientrano nella definizione di sostituti d’imposta. Pertanto, alla luce del “combinato disposto” del comma 1 dell’articolo 17-bis e dell’articolo 23 del D.P.R.600/1973, vengono fornite le seguenti distinzioni.
Soggetti cui si applica l’articolo 17-bis |
Soggetti “esclusi” dall'applicazione dell'articolo 17-bis |
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Nell’alveo dei rapporti a “catena” (ad esempio, committente, appaltatore, subappaltatore), la qualifica di "committente" può riguardare ciascun soggetto della catena. E’ tipicamente il caso dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore o del consorzio nei confronti dei consorziati. Anche questi, quindi, rientrano nell’ambito della nuova norma, in presenza degli altri presupposti di applicabilità.
Tuttavia, al fine di evitare il “frazionamento” dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia dei 200.000 euro in più “sub-affidamenti” di importi inferiori, la soglia sarà verificata unicamente nel rapporto tra “originario committente” e” affidatario”. Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente, con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili, saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.).
Schematizzazione esempio della circolare 1/E/2020
Appaltante |
Appaltatore |
Subappaltatori |
Corrispettivo |
Prevalente utilizzo manodopera |
Società A |
Società B per 450.000 euro |
Società X |
150.000 € |
SI |
Società Y |
150.000 € |
SI |
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Società Z |
150.000 € |
NO |
Committente |
a) prevalenza manodopera b) utilizzo di beni strumentali |
Applicazione articolo 17-bis |
Società A |
verifica nei confronti di B, X e Y |
a società committente A e società appaltatrice e subappaltatrici B, X e Y. |
Società B |
verifica nei confronti di X e Y |
a società appaltatrice B e società subappaltatrici X e Y |
A - condominio |
verifica solo nei confronti della società appaltatrice B |
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Sul piano oggettivo, l’applicazione delle nuove disposizioni è “agganciata” ad una serie di presupposti (fatte salve le cause di esonero) che devono sussistere contemporaneamente.
Tuttavia, nell’ambito della circolare 1/E vengono fornite alcune precisazioni in merito:
La prima condizione da rispettare è l’affidamento a un’impresa del «compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000». In merito al soggetto esecutore dell’opera/servizio, la norma parla genericamente di “impresa”; sul punto, la circolare ha precisato che:
a) in caso di imprese associate in un’associazione temporanea, l’ATI sarà da intendersi “unitariamente”;
b) in presenza di affidamenti a “più imprese”, l’articolo 17-bis è applicabile a ciascuna di esse.
Il riferimento all’impresa porta, in ogni caso, ad escludere dai soggetti affidatari dell’opera/servizio gli esercenti arti o professioni. Di conseguenza, i contratti d’opera di cui all’articolo 2222 del cod. civ. stipulati con esercenti arti e professioni sono fuori dall’ambito oggettivo di applicazione della norma in esame. Tuttavia, pare potersi sostenere che l’esclusione viene meno per i professionisti che svolgono la propria attività nell’ambito di Società tra professionisti (S.T.P.). Diversamente, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis i contratti d’opera stipulati con imprese, a condizione che le stesse utilizzino per l’esecuzione dell’opera/servizio lavoratori aventi diritto alla percezione redditi di lavoro dipendente o assimilati.
Per quanto riguarda «il compimento di una o più opere o di uno o più servizi», poi, l’Agenzia ritiene che l’applicabilità delle nuove disposizioni riguardi anche gli affidamenti “misti” di opere e servizi.
In merito alla soglia di 200.000 euro annui viene, invece, chiarito che:
Esempio n. 1 |
Il committente “A” stipula un contratto annuale con l’impresa “B” il 16 febbraio 2020 con scadenza 15 febbraio 2021, che prevede un prezzo di 300.000 euro al netto dell’IVA. In base al meccanismo del pro-rata temporis, all’anno 2020 sono imputabili euro 250.000 (300.000 x 10/12) e all’anno 2021 sono imputabili i restanti 50.000 euro; gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° marzo 2020 e cesseranno il 15 febbraio 2021. |
Esempio n. 2 |
Il committente “A” stipula un contratto con l’impresa “B” il 1° luglio 2020 con scadenza 31 dicembre 2022, che prevede un prezzo complessivo di 600.000 euro al netto dell’IVA. In base al meccanismo del pro-rata temporis, la soglia di 200.000 euro su base annua è superata a decorrere dal 1° gennaio 2021 (120.000 euro sono imputabili all’anno 2020, 240.000 euro sono imputabili all’anno 2021 e 240.000 euro sono imputabili all’anno 2022); gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il 1° gennaio 2021 e cesseranno il 31 dicembre 2022. |
Diversamente, in presenza di contratti senza un prezzo o una scadenza predeterminati (ad esempio, contratti-quadro), si segue un “criterio di cassa”. In questo caso, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento della soglia di 200.000 euro annui e cesseranno alla scadenza dei contratti.
Esempio n. 3 |
Se il committente “A” stipula un contratto con l’impresa “B” il 1° marzo 2020 con scadenza 28 febbraio 2022, che non prevede un prezzo predeterminato, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento dei pagamenti da A in favore di B della soglia di 200.000 euro e cesseranno il 28 febbraio 2022. |
Per quanto riguarda, invece, le tipologie contrattuali (appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati), viene chiarito che assume rilevanza non il nomen iuris attribuito dalle parti ai contratti ma l’effettivo ricorrere nei contratti del “prevalente utilizzo di manodopera” presso le sedi di attività del committente nonché l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.
Ne consegue che, ad esempio, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis il contratto di cessione dei beni con “posa in opera”, mentre, ne restano “fuori”:
Ancora, l’articolo 17-bis è applicabile in tutte le ipotesi di “somministrazione illecita” di lavoro.
Entrando nel dettaglio degli elementi “caratterizzanti” i suddetti contratti, numerosi sono i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.
In primo luogo, viene precisato il concetto di “prevalente utilizzo di manodopera”.
Ferma restando la portata generale di tale concetto (riferito a tutte le tipologie di contratti previste), il dubbio interpretativo in merito al concetto di “prevalenza” era sorto, per lo più, in relazione ai contratti “misti” ossia quei contratti che prevedono l’affidamento di opere e servizi. A fronte di tale problematica, è stato chiarito che la “prevalenza” si determina in base al “rapporto” che vede:
La “prevalenza” è superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.
Per quel che concerne, poi, il concetto di “manodopera”, viene chiarito che con tale espressione si intende:
Altro aspetto affrontato concerne le “sedi” di attività del committente, in quanto la norma stabilisce che Il prevalente utilizzo della manodopera deve avvenire «presso le sedi di attività del committente»; in questo ambito rientrano: la sede legale; le sedi operative; gli uffici di rappresentanza; i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola; i cantieri; le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente, destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale.
Infine, viene chiarito cosa si intende per “..utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”. Si prendono, quindi, in considerazione le situazioni in cui l’impresa esecutrice non opera con la propria organizzazione di mezzi ma utilizza le attrezzature presenti presso la sede di lavoro del committente. I beni strumentali cui si riferisce il dettato normativo sono “ordinariamente” i macchinari e le attrezzature (non è escluso l’utilizzo di altri beni strumentali) che permettono ai lavoratori di prestare l’opera/servizio, “riconducibili” ai committenti attraverso “qualunque titolo giuridico”: proprietà, possesso, detenzione. Di converso, è necessario che detti beni “non” siano esclusivamente riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati.
Al riguardo, la circolare n. 1/E ha precisato che, ove i lavoratori impieghino i beni strumentali di appaltatori, subappaltatori, affidatari, l’utilizzo occasionale dei beni del committente (o ad esso riconducibili), non indispensabili per l’opera/servizio, non comporta l’applicabilità della norma in esame.
Gli obblighi introdotti dal nuovo articolo 17-bis vengono meno quando le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunicano al committente, allegando la relativa “certificazione” (DURF), la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, dei seguenti requisiti:
Per verificare tale requisito occorre far riferimento:
La predetta “certificazione” (cd. "Durc Fiscale") rilasciata dall’Agenzia delle Entrate è messa a disposizione dell’impresa o di un suo delegato, a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, da parte di un qualunque ufficio territoriale della DRE competente in base al domicilio fiscale dell’impresa.
Per i “grandi contribuenti” il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali. Il certificato ha una durata di quattro mesi dalla data del rilascio, superati i quali dette imprese devono acquisire un nuovo certificato. Nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione, trovano applicazione le disposizioni previste dal DPR n. 445/2000; pertanto, la sussistenza dei requisiti è oggetto di autocertificazione.
Ogniqualvolta si rientri nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni e non ricorrano le cause di esonero, i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari ed i soggetti degli altri rapporti negoziali sono tenuti a tre differenti obblighi in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
1- Divieto di compensazione
In primo luogo, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con “distinte deleghe” per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Tuttavia, il divieto di compensazione “non” si applica (quale eccezione alla regola generale) ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta quali, ad esempio, i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure ai crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute. Tali crediti sono utilizzabili dai sostituti d’imposta “esclusivamente” in compensazione tramite modello F24, nei limiti delle ritenute da versare.
Non sono, invece, ammesse eccezioni per gli altri crediti maturati dalle imprese utilizzabili in compensazione tramite modello F24 quali, ad esempio, i crediti tributari (Iva, imposte dirette), i crediti derivanti da agevolazioni ed i crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori. Questi crediti in nessun caso potranno essere utilizzati per il pagamento delle ritenute fiscali, dovendo essere compensati con altri debiti tributari e contributivi dell’impresa, fermi restando gli eventuali specifici divieti previsti.
Nella circolare n. 1/E è riportata una tabella (cui si rimanda) che elenca i codici tributo, da indicare in F24, per recuperare i crediti maturati dai sostituti d’imposta, ai quali non si applica il divieto di compensazione.
Inoltre, le imprese di cui trattasi non possano avvalersi dell’istituto della compensazione ai fini del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere e dei servizi.
Le obbligazioni relative ai contributi previdenziali e assistenziali sono quelle di fonte legale; restano, perciò, esclusi dall’ambito di applicazione della nuova norma i contributi di fonte contrattuale (ad esempio, i contributi a casse sanitarie e i contributi a forme di previdenza complementare). Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per i quali vige il divieto di utilizzare crediti per il pagamento, si seguirà il medesimo criterio rapportato alle ore di lavoro previsto per le ritenute fiscali. Fermo restando il divieto di compensazione, è possibile predisporre “distinti” F24 per ciascun committente o un F24 “cumulativo” per tutti i contributi e premi dovuti dall’impresa. In quest’ultimo caso, sarà onere dei contribuenti - in sede di controllo - ricostruire le modalità di calcolo utilizzate.
2- Invio dei dati e controlli da parte del committente
In secondo luogo, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate a rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.
Il termine ultimo per il predetto adempimento è fissato in cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. Di conseguenza, qualora il pagamento delle retribuzioni sia effettuato il mese successivo alla prestazione dell’opera, il predetto termine scadrà ordinariamente il secondo mese successivo a quello di riferimento della busta paga. Le imprese subappaltatrici sono tenute a inviare copia delle suddette deleghe sia al committente “originario” che all’impresa “appaltatrice”.
L’Agenzia delle entrate rende disponibile copia degli F24 nel “cassetto fiscale” dell’impresa che ha effettuato il versamento e in quello dell’impresa identificata nel campo dedicato del modello F24.
Qualora il committente “originario” sia escluso dall’applicazione dell’articolo 17-bis, l’invio avverrà nei soli confronti dell’impresa appaltatrice.
Inoltre, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono inviare al committente:
a) |
un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente; |
b) |
il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera/servizio affidato; |
c) |
l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione (imponibile ai fini fiscali come risultante dalla “busta paga” del lavoratore); |
d) |
il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con “separata” indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. |
Le ritenute fiscali operate nei confronti dei lavoratori sono tutte quelle riferibili al rapporto di lavoro dipendente o assimilato; in caso di pagamento delle retribuzioni effettuato il mese successivo a quello di riferimento della “busta paga”, occorrerà fare riferimento al secondo mese precedente.
La quota di retribuzione esposta in “busta paga” e le relative ritenute “collegate” alla prestazione resa nei confronti di ciascun committente, sono determinate:
La quota di ritenute determinata per ciascun committente è versata dall’impresa compilando un “distinto” F24 per ognuno di essi. Invece, la quota di ritenute alla quale non è applicabile l’articolo 17-bis è versata “cumulativamente” dall’impresa, con un F24 separato, senza far riferimento ad alcun committente.
Esempio n. 4 |
Riprendiamo l’esempio riportato nella circolare 1/E/2020.
|
Espressa finalità dell’obbligo di comunicazione dei dati sopra descritti è consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese appaltatrici o affidatarie e dalle imprese subappaltatrici. Il committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo aver verificato:
3 - Sospensione dei pagamenti da parte del committente
Infine, la norma pone a carico del committente l’obbligo di “sospensione” del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa, qualora entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza:
ovvero
Il diritto a ricevere i corrispettivi si intende maturato quando lo stesso è “certo, liquido ed esigibile”.
Non rientrano nell’ambito di applicazione della norma i pagamenti a titolo di “anticipo”.
Pertanto, nel caso in cui le imprese “subappaltatrici” non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati o risulti l’omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali, i pagamenti saranno “sospesi” dal soggetto (committente originario o appaltatore) presso cui si verificano i presupposti di applicabilità dell’articolo 17-bis. Così, ad esempio, nel caso in cui i presupposti di applicabilità si dovessero verificare in capo all’originario committente, lo stesso sospenderà i pagamenti da effettuare all’appaltatore; questi sarà, a sua volta, legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori.
Diversamente, nel caso in cui i presupposti di applicabilità dell’articolo 17-bis si dovessero verificare in capo all’appaltatore, sarà solo quest’ultimo ad essere legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti dei subappaltatori finché questi ultimi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi.
La sospensione del pagamento è effettuata finché perdura l’inadempimento riscontrato dal committente e sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo “pari” all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Nell’ipotesi di ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente tratterrà il “minore” tra i due ammontari, mentre nell’ipotesi in cui non gli sia stata trasmessa la documentazione, non potrà che trattenere il 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio.
In entrambi i casi, entro 90 giorni dall’avvenuto riscontro dell’inadempimento, il committente dovrà darne comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente.
È preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni “azione esecutiva” finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Partendo dalle disposizioni della norma, si ricorda che il committente è soggetto al pagamento di una somma “pari” alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute.
Sul punto, la circolare ha precisato che, fino al prossimo 30 aprile, al committente non sarà comminata alcuna sanzione per l'inottemperanza ai propri obblighi di controllo, laddove l'appaltatore abbia:
Quadro Normativo |
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