In materia di ritenute su operazioni a premio si segnala la posizione dell’Agenzia delle Entrate indicata nella risposta n. 21 del 13 gennaio 2022.
Il caso parte da una società che è dedita alla vendita di contratti di somministrazione di energia elettrica e gas naturale nei confronti di piccole e medie imprese e di professionisti; per incentivare il mercato, ha posto in atto un’operazione a premi per cui per ogni nuova proposta di contratto sottoscritta, accettata dalla società e la cui fornitura sia attivata, il destinatario riceverà un premio a scelta (macchina del caffè, forno a microonde, ecc.).
Il quesito riguarda l’aliquota da applicare alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui premi corrisposti.
Nel fornire il parere, L’Agenzia rammenta che in base alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio si traggono i seguenti principi:
L’istante ha precisato che i destinatari dei premi sono soggetti titolari di partita IVA (Pmi o liberi professionisti) ad esclusione di quelle imprese che intrattengono con una o più società del Gruppo rapporti contrattuali diversi da quelli della mera fornitura di energia elettrica o gas naturale ad uso consumo.
Il premio viene ricevuto a seguito di sottoscrizione di contratto di fornitura di energia elettrica o gas.
Chi riceve il premio usa l’energia o il gas nell’ambito della propria attività, deducendone il relativo costo; pertanto, i premi rientrano nella categoria reddituale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Di conseguenza, si ritiene applicabile la ritenuta con l'aliquota del 25 per cento, con facoltà di rivalsa da parte dell’istante.
Tale facoltà prevede che il sostituto possa decidere se addebitare la ritenuta o sopportarne il costo. In questo ultimo caso, la ritenuta non è deducibile nemmeno per il soggetto che opera la ritenuta e che ha rinunciato alla rivalsa. Questo sia ai fini Ires che Irap.
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