La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con circ. n. 4209 del 17 settembre 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) resosi necessari a seguito di segnalazioni pervenute alla Commissione stessa successivamente all’adozione delle Circolari n. 888 dell’8 febbraio 2018 e n. 4216 del 12 luglio 2018.
Tra i chiarimenti si evidenzia che la COVIP ha sostenuto che:
A quanto sopra occorre aggiungere che la COVIP ha ritenuto opportuno fornire un chiarimento circa il requisito della “maturazione dei 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005”, richiamato nella sua circolare n. 888 dell’8 febbraio 2018: per la Commissione occorre, infatti, adesso tenere presenti le modifiche apportate alla norma in tema di lavoratori che si spostano tra Stati membri dell’Unione europea per cui, nel caso in cui ricorrano le condizioni ivi previste sarà sufficiente la maturazione di un periodo di 3 anni in luogo degli ordinari 5 anni.
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