Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno confermato la condanna al risarcimento del danno erariale che la Corte dei conti aveva impartito a un arbitro di calcio e a un componente della Commissione arbitri, in favore del CONI.
I due erano stati ritenuti responsabili per aver causato un indebito esborso da parte del Comitato olimpico in relazione ad una partita il cui risultato rientrava tra quelli rilevanti per il concorso pronostici Totogol.
Il danno era derivato dal fatto che il risultato era stato alterato dai convenuti, dopo che la partita era stata sospesa.
Il CONI, in considerazione di questo comportamento illecito, aveva dovuto risarcire tutti i partecipanti al concorso che avevano presentato ricorso essendo interessati a far valere l’avvenuta sospensione della gara e il conseguente risultato convenzionalmente previsto dal regolamento Totogol.
A fronte della decisione della Corte dei conti, i due condannati avevano promosso ricorso in sede di legittimità lamentando, tra gli altri motivi, l’erroneità dell’affermazione della giurisdizione del giudice contabile.
Secondo i ricorrenti, l’arbitro non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale e mancava, ai fini della configurabilità della responsabilità contabile, una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e l’ente pubblico danneggiato.
Doglianza, questa, respinta dalla Suprema corte con sentenza n. 328 del 9 gennaio 2019, sull’assunto secondo cui la responsabilità contabile può derivare anche dall’esistenza di una relazione funzionale tra autore dell’illecito e l’ente pubblico che ha subito il danno; una relazione configurabile – si legge nella decisione – non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato.
In detto caso, infatti, il soggetto, anche se estraneo alla Pa, è investito, seppur temporaneamente e anche di fatto, dello svolgimento di una data attività della pubblica amministrazione.
Sulla base del principio esposto, quindi, erano ravvisabili, nella condotta tenuta dai due ricorrenti, i requisiti per la configurazione della loro responsabilità in ordine a danno economico subito dal CONI.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, l'arbitro di calcio non è pubblico ufficiale ma è associato all'AIA (Associazione italiana arbitri), la quale è componente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico non economico).
Ciò che essenzialmente rileva, nel contesto di specie, è che l'arbitro, nell'esercizio della sua funzione, “dirige e controlla le gare, è cioè colui che è chiamato ad assicurarne, a tutti gli effetti, il corretto svolgimento nell'osservanza del regolamento di gioco”.
La compilazione del referto di gara, in particolare, costituisce un elemento fondamentale, in quanto è l'atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita e attesta il suo risultato, con le relative conseguenze anche connesse ai concorsi pronostici e alle vincite.
In definitiva, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, l'arbitro è investito di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, in quanto inserito, a pieno titolo, nell'apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI, con il connesso impiego di risorse pubbliche.
Ne discende la sussistenza di una relazione funzionale e una compartecipazione con l'ente pubblico, idonee a configurare la responsabilità contabile e quindi a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.
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