Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici solo a determinate condizioni.
Questa la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 147 del 26 maggio, con la quale si analizza l’articolo 16-bis del TUIR, che disciplina appunto la detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
L’interpello è stato avanzato da un contribuente, con un un figlio affetto da handicap, che aderendo al progetto “Adattamento domestico per l'autonomia personale" ha effettuato la rimozione di alcune “barriere sensoriali”, piuttosto che fisiche.
Il contribuente non dispone di titoli abilitativi di alcun tipo (Scia, Cila, Dia ecc.) e nelle fatture rilasciate dalla ditta che ha effettuato i lavori viene riportata la sintetica dicitura "abbattimento barriere architettoniche". Il pagamento dei lavori è stato effettuato con bonifico, secondo le prescrizioni dell'art. 16-bis del TUIR, e per i suddetti lavori l'Istante ha ottenuto anche un contributo da parte della USL.
L’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se potrà fruire della detrazione fiscale del 50% per lavori di ristrutturazione edilizia sull'importo rimasto a suo carico.
Nella risposta n. 147/2020, l’Agenzia osserva come le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 16-bis del TUIR - che si sostanziano in una detrazione dall'IRPEF di un importo pari al 36% (elevato al 50% dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020) delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 48.000 (elevato a 96.000 euro dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020), per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria - spettino anche per le spese sostenute per gli interventi "finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche”.
Per la qualificazione di questi interventi, la circolare n. 13/E/2019 dettaglia le varie opere che possono essere considerate tali e per le restanti rinvia agli interventi che presentano le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 (legge di settore).
Con riferimento alle barriere sensoriali che sono oggetto dell’istanza di interpello, l’Agenzia ritiene - sulla base degli elementi indicati nelle fatture presentate - che essi non siano ammessi al beneficio fiscale in esame in quanto tali interventi non rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria agevolabili ex art. 16-bis del TUIR, né tra quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, non presentando le caratteristiche tecniche previste dal DM n. 236 del 1989. Pertanto, sono da considerare “barriere architettoniche” solo quelle che impediscono l’accesso dei disabili e non tutte le opere che intervengono per limitare la disabilità. Inoltre, proprio l’assenza delle caratteristiche tecniche previste dal Dm n. 236/1989, non consente di usufruire della detrazione del 50% delle spese.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".